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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO

Articolo 1
(Istituzione e sede)

1. E’ costituita l’Associazione Italiana di Diritto Comparato (A.I.D.C.) come sezione nazionale dell’AssociationInternationale des Sciences Juridiques. L’Associazione è retta dagli articoli 36 e segg. del Codice Civile italiano.

2. La sede dell’Associazione è presso il Presidente pro-­‐tempore, nell’indirizzo che verrà dal medesimo indicato all’atto della accettazione della carica.

Articolo 2
(Scopo)

1. L’Associazione ha lo scopo:a) di promuovere ed organizzare la ricerca e lo studio del diritto comparato e straniero;b) di collaborare con gli enti ed organizzazioni che in Italia o all’estero perseguono fini similari.c) collaborare con le istituzioni pubbliche per assicurare la diffusone del diritto comparato nei curriculauniversitari e nei ruoli accademici.d) fornire assistenza e consulenza alle istituzioni legislative, all’amministrazione e alle autorità indipendenti nonché alle istituzioni internazionali e comunitarie nel campo del diritto comparato ed europeo al fine di contribuire ad una più consapevole evoluzioni del quadro normativo.

Articolo 3
(Associati)

1. Possono far parte dell’Associazione: a) giuristi che abbiano interesse ai problemi deldiritto comparato e straniero; b) enti, organizzazioni, centri ed istituzioni universitari italiani o stranieri, aventi o non personalità giuridica, che possano cooperare, direttamente od indirettamente, al raggiungimento dei fini dell’ Associazione.

2. L’ammissione a membro dell’Associazione viene decisa insindacabilmentedal Consiglio Direttivo dietro presentazione di domanda sostenuta da un componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 4
(Organi)

1. Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea generale b) il Consiglio Direttivo.c) il Presidente

Articolo 5
(Assemblea generale)

1. L’Assemblea Generale è composta dida tutti i membri dell’Associazione in regola col pagamento delle quote . Essa può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo consideri opportuno. Deve esserlo almeno una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea è convocata mediante avviso sul sito dell’Associazione e comunicazione a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato dal socio, almeno 30 giorni prima del suo svolgimento. L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti: le sue deliberazioni su ogni materia, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
2. Ove all’ordine del giorno vi siano proposte di modifica statutaria il Consiglio direttivo deve comunicarne il testo assieme alla convocazione.
3. L’Assemblea determina di volta in volta le modalità del proprio funzionamento anche per ciò che concerne la votazione per le cariche dei componenti il Consiglio Direttivo.
4. I membri dell’Associazione possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, mediante delega scritta: ogni membro –anche ente, dotato o non di personalità giuridica –ha diritto ad un solo voto. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.
5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dal Vice-­‐Presidente. In mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Articolo 6
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da 9 membri, eletti dall’Assemblea generale
2. Il Consiglio, nella sua prima riunione, designa il Presidente, e, se del caso, il Vice-­‐Presidente ed il Segretario Generale dell’Associazione nonché il rappresentante di questa nel Consiglio dell’A.I.S.J. Il Segretario Generale partecipa con voto deliberativo alle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo, le quali si possono svolgere anche per via telematica, è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.
4. Le cariche di Vice-­‐Presidente e di Segretario Generale possono essere assegnate ad una stessa persona: è altresì ammesso il cumulo di qualsiasi altra carica con quella di rappresentante dell’Associazione nel Consiglio dell’A.I.S.J..
5. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione esso fissa e svolge il programma secondo i criteri di massima stabiliti dall’assemblea.
6. Il Consiglio dura in carica per un quadriennio e comunque fino allo svolgimento dell’Assemblea Generale che deve essere convocata all’uopo. E’ ammessa la rieleggibilità per tutte le cariche.Ove per qualsiasi motivo si verifichi la vacanza di una o al massimo due delle cariche sociali, i consiglieri rimasti provvederanno alla ricostituzione mediante cooptazione e/o nuova designazione.

Articolo 7
(Rappresentanza)

1. La rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente ed in caso di suo impedimento o per sua delega al Vice-­‐Presidente.
2. Per quanto concerne i rapporti con l’A.I.S.J., la rappresentanza spetta anche al delegato dell’Associazione al Consiglio dell’A.I.S.J..

Articolo 8
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dalle quote sociali;b) da erogazioni, donazioni o lasciti di enti pubblici e privati o persone fisiche;c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Articolo 9
(Norme transitorie e finali)

1.Tutte le cariche previste dal presente Statuto saranno per la prima volta assegnate per acclamazione.
2. Le quote annuali di adesione sono determinate dal Consiglio Direttivo. La quota che l’Associazione dovrà versare annualmente all’A.I.S.J. è determinata in 50 dollari USA.3. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.